1 Denominazione – Sede
ART.1 Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in Bologna un’associazione che assume la denominazione UnoTango. L’associazione ha sede attualmente in Via degli Ortolani n°7. L’indirizzo della sede sociale nell’ambito del Comune indicato può essere liberamente modificato dal Consiglio Direttivo senza che questo comporti una modifica statutaria. Potranno essere istituite anche sezioni distaccate, al fine del raggiungimento degli scopi sociali.
Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell’ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell’ente di promozione sportiva cui l’associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.
2 Scopo – Oggetto
ART.2 L’associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi. Essa non discrimina in base al sesso, alla religione, alla razza, alle condizioni socio economiche e si ispira ai principi dell’associazionismo di promozione sociale di cui alla Legge 383/2000.
ART.3 L’associazione si propone di:
I proventi delle attività non possono in nessun caso essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.
3 Soci
ART.4 Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnano a realizzarli.
ART.5 Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, anche verbale, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate agli organi dell’Associazione.
Gli associati sono suddivisi nelle seguenti categorie:
Sono associati Ordinari coloro che pagano la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. In caso di ritardato pagamento il Consiglio Direttivo potrà applicare una tassa di mora. Gli associati Onorari (persone fisiche od Enti), sono nominati dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per speciali benemerenze acquisite nei riguardi dell’Associazione o per particolari meriti sportivi. La nomina è permanente, solleva l’associato dal pagamento della quota annuale, ma non da diritto al voto nelle assemblee dell’associazione. Tra gli associati onorari l’Assemblea può nominare un Presidente onorario dell’associazione. Sono Associati Sostenitori coloro i quali, per puro spirito di supporto all’attività sportiva svolta dall’Associazione e di adesione ai suoi scopi istituzionali, versano spontaneamente una quota, stabilita dal Consiglio Direttivo, a favore dell’Associazione. Sono Associati Atleti coloro che svolgono attività sportiva per l’associazione. A giudizio del Consiglio Direttivo, gli associati atleti possono venire esonerati, in tutto o in parte dal pagamento della quota sociale. Sono Associati Tecnici coloro che per conto dell’associazione svolgono l’attività di maestro nell’ambito delle specialità sportive praticate nell’associazione stessa. Tutti gli associati sono tenuti all’osservanza dello statuto, dei regolamenti sociali in vigore e del regolamento FIDS.
Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa. I soci minorenni votano attraverso coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela.
All’atto dell’accettazione della richiesta da parte dell’Associazione il richiedente acquisterà ad ogni effetto la qualifica di socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Le cariche sociali non danno diritto ad alcun compenso.
ART.6 La qualità di socio dà diritto:
I soci sono tenuti:
ART.7 I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.
ART.8 In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
ART.9 Tutte le controversie insorgenti tra soci medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza del consiglio direttivo dell’associazione che valuterà secondo le regole della Federazione Italiana Danza Sportiva.
4 Recesso – Esclusione
ART.10 La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.
ART.11 Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
ART.12 Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera, ed accettazione del caso previsto alla lettera B) dell’art. 9 e devono essere motivate. Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per saldare l’eventuale morosità ed essere reintegrato nella associzione. L’esclusione diventa operativa con l’annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall’invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell’assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.
5 Risorse economiche – Fondo Comune
ART.13 L’associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
Esercizio Sociale
ART.14 L’esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all’Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall’assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
TITOLO 6 Organi dell’Associazione
ART.15 Sono organi dell’Associazione:
Assemblee
ART.16 Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale o ove si svolgono le attività almeno 20 giorni prima dell’adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della seconda convocazione oppure sul sito internet della associzione stessa dove ci si accerti che gli associati ne siano messi a conoscenza.
L’avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante l’invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, in ogni caso almeno 8 giorni prima dell’adunanza.
ART.17 L’Assemblea ordinaria:
Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale. L’assemblea si riunisce, inoltre quante volte il Consiglio direttivo lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta per iscritto, con le indicazioni delle materie da trattare da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 15 giorni dalla data della richiesta. Di ogni Assemblea si dovrà redigere il verbale firmato dal Presidente, dal Segretario, dai Consiglieri presenti e se nominati dai due scrutatori.
ART.18 Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie – hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola col versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. In prima convocazione l’assemblea – ordinaria e straordinaria – è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l’assemblea – ordinaria e straordinaria – è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un’ora.
Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno.
ART.19 L’Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione nominando i liquidatori.
Le delibere delle Assemblee sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quinti dei soci presenti per le modifiche statutarie e dei tre quinti degli associati per la delibera di scioglimento dell’Associazione.
ART.20 L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall’Assemblea stessa. La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell’Assemblea.
Consiglio Direttivo
ART. 21 Il consiglio Direttivo è fatto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri (possibilmente dispari) ivi compreso il presidente che ne è membro di diritto. I componenti del consiglio sono scelti fra gli associati maggiorenni. Al presidente che ha la rappresentanza legale dell’associazione sportiva dilettantistica potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo. Gli amministratori non possono coprire la medesima carica in altre società e associazioni sportive nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata ovvero nella medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva .I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte vi sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri. La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire anche attraverso la posta elettronica o consegnare non meno di 8 giorni prima dell’adunanza.
Le sedute sono valide quanto vi intervenga la maggioranza dei componenti o, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’associazione. Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:
Non possono far parte del Consiglio Direttivo le persone aventi in corso provvedimenti disciplinari da parte della F.I.D.S.
ART.22 Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti il Consiglio decadano dall’incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio, nell’impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l’eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.
Presidente
ART.23 Il Presidente ha la rappresentanza e la firma dell’Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.
In caso di dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro 10 giorni l’Assemblea dei soci per l’elezione del nuovo Presidente.
Vice presidente
ART.24 Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
Segretario
ART.25 Il segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli/essa spetta altresì di provvedere alle trattative necessarie per l’acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede inoltre a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il tesoriere al materiale pagamento.
Il consiglio direttivo dell’associazione può eleggere il Segretario alla funzione di tesoriere.
Tesoriere
ART.26 Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’associazione sportiva dilettantistica redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari e il bilancio preventivo dell’anno successivo. Egli provvede alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili. Le funzioni di tesoriere e segretario possono essere svolte dalla stessa persona.
Vincolo di Giustizia
ART.27 Con l’affiliazione alla F.I.D.S., l’Associazione si impegna a rispettare e far rispettare ai propri associati le disposizioni statuarie e regolamentari della Federazione, con conseguente devoluzione agli Organi di Giustizia ed Arbitrali F.I.D.S. di tutte le controversie che dovessero insorgere tra gli associati o tra questi e l’Associazione, ovvero in merito ai quali sia stato già adottato dall’associazione stessa un provvedimento definitivo.
Pubblicità e Trasparenza degli Atti Sociali
ART.28 Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.
Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.
TITOLO 7 Scioglimento
ART.29 Lo scioglimento dell’Associazione, può essere deliberato dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quinti degli associati aventi diritto di voto.
In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio deve essere devoluto ad altra associazione sportiva dilettantistica o a fini di pubblicità o di beneficenza, fatta salva in ogni caso diversa destinazione imposta dalla legge.
Norma Finale
ART.30 Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.
Il presente statuto è stato approvato dall’assemblea dei soci.
In data 1 Marzo 2015
Il presidente Maria Cristina Ruberto
Il segretario e tesoriere Erika Montaguti
Il vicepresidente Eros Montaguti